(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Autonoma Valle d'Aosta n. 53 del 6 dicembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Proroga  dell'efficacia  di  graduatorie   di   procedure   selettive
                              pubbliche 
 
  1. L'efficacia delle graduatorie di procedure  selettive  pubbliche
bandite dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge  regionale
23  luglio  2010,  n.  22   (Nuova   disciplina   dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico  della
Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995,  n.
45, e di altre leggi in materia di personale), in corso di  validita'
alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  e'  prorogata
sino al 31 dicembre 2017. 
  2. Le graduatorie la cui efficacia sia prorogata ai sensi del comma
1 non possono essere utilizzate  per  le  nuove  assunzioni  a  tempo
determinato  di  chi,  pur   utilmente   collocato   nella   medesima
graduatoria, abbia  precedentemente  stipulato  con  lo  stesso  ente
contratti di lavoro  a  tempo  determinato  mediante  utilizzo  della
medesima graduatoria per la stessa categoria/posizione per una durata
complessiva, anche non continuativa, pari  o  superiore  a  trentasei
mesi. Le predette graduatorie non possono essere  inoltre  utilizzate
per le assunzioni a tempo determinato di chi, pur utilmente collocato
nella medesima graduatoria, abbia precedentemente  stipulato  con  lo
stesso ente contratti di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo
della medesima graduatoria per la stessa categoria/posizione per  una
durata complessiva, anche non continuativa, tale da determinare,  per
effetto  della  nuova  assunzione,  il  superamento  del  periodo  di
trentasei mesi, anche non continuativi. 
  3. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  stipulati  per   effetto
dell'utile collocazione  nelle  graduatorie  di  procedure  selettive
pubbliche bandite dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, della  legge
regionale n. 22/2010 con soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano operato alle  dipendenze  dello  stesso
ente per un periodo pari o superiore  a  trentasei  mesi,  anche  non
continuativi, sulla base di contratti di lavoro a  tempo  determinato
stipulati mediante utilizzo della medesima graduatoria per la  stessa
categoria/posizione, non possono, in ogni caso, essere  ulteriormente
prorogati per effetto della proroga dell'efficacia delle  graduatorie
ai sensi del comma 1 e cessano improrogabilmente al 31 dicembre 2016. 
  4. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  stipulati  per   effetto
dell'utile collocazione  nelle  graduatorie  di  procedure  selettive
pubbliche bandite dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, della  legge
regionale n. 22/2010 con soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano operato alle  dipendenze  dello  stesso
ente per un periodo tale da  determinare,  in  virtu'  dell'ulteriore
proroga, il superamento del periodo di trentasei mesi possono  essere
prorogati per il solo periodo utile a non determinare il  superamento
di trentasei mesi complessivi, anche non continuativi.